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le regole del Beach Volley
(Delibera del Consiglio Federale N° 55/03)
Art. 1 - Norme generali
1. Nell'ambito delle proprie attività la FIPAV promuove,
organizza e disciplina l'attività della pallavolo in
spiaggia, che viene denominata beach volleyball.
2. All'attività di beach volleyball si applicano le
norme contenute nei vigenti regolamenti federali per
tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento
e nelle delibere adottate in materia dal Consiglio
Federale.
Art. 2 - Settore Beach Volleyball
1. Il Settore Beach Volleyball della FIPAV comprende gli
organismi e gli uffici ai quali è demandata la gestione
organizzativa, amministrativa e tecnica dell'attività di
beach volleyball.
Art. 3 - Organismi del settore
1. Gli organismi del settore beach volleyball sono:
a) il Consiglio Nazionale Beach Volleyball;
b) il Comitato Nazionale Beach Volleyball;
c) i Coordinatori Regionali;
d) i Coordinatori Provinciali.
Art. 4 - Consiglio Nazionale Beach Volleyball
1. Il Consiglio Nazionale Beach Volleyball è l'organismo
federale necessario previsto dai Regolamenti della FIVB
quale referente per l'organizzazione delle
manifestazioni internazionali di beach volleyball
assegnate alla FIPAV.
2. La composizione e le competenze del Consiglio
Nazionale Beach Volleyball sono indicate dai vigenti
Regolamenti della FIVB.
3. Il Consiglio Nazionale Beach Volleyball viene
nominato dal Consiglio Federale quando è assegnata alla
FIPAV l'organizzazione di manifestazioni internazionali
di beach volleyball.
Art. 5 - Comitato Nazionale Beach Volleyball
1. Il Comitato Nazionale Beach Volleyball è nominato dal
Consiglio Federale ed è composto da:
a) il coordinatore nazionale;
b) quattro componenti.
2. I componenti sono individuati tra persone di
comprovata esperienza nell'attività di beach volleyball,
con capacità e competenza nella gestione delle
manifestazioni, nel settore tecnico, nel settore
arbitrale e nella comunicazione.
3. Il Comitato Nazionale Beach Volleyball predispone i
programmi di attività da sottoporre alla deliberazione
del Consiglio Federale stesso e collabora con gli uffici
federali per la realizzazione di tali programmi.
Art. 6 - Coordinatori regionali e provinciali
1. I Coordinatori regionali e provinciali per l'attività
di beach volleyball sono nominati rispettivamente dai
Consigli Regionali e Provinciali e svolgono rispetto ad
essi e al territorio di competenza le medesime funzioni
attribuite al Comitato Nazionale.
Regolamento Beach Volleyball Variazioni al 26/03/03 2
Art. 7 - Campionati ufficiali
1. La FIPAV indice annualmente i seguenti campionati:
a) Campionato Italiano Assoluto, valido per
l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia di
categoria 2 x 2, maschile e femminile;
b) Campionato Italiano di 2° livello, valido per il
conseguimento di punteggi nella Classifica Nazionale dei
Giocatori di beach volleyball;
c) Campionato Italiano Under 21, riservato ad atlete e
ad atleti di età inferiore agli anni ventuno.
2. E' facoltà della FIPAV indire altri campionati o
sospendere l'attuazione di quelli previsti, nonché
organizzare tornei o gare anche riservate alla
partecipazione mista di atleti di sesso maschile e
femminile.
Art. 8 - Competenza organizzativa e giustizia sportiva.
1. L'organizzazione dei campionati di cui all'articolo 7
compete al Settore Beach Volleyball della FIPAV, ma può
essere delegata ad altri soggetti mediante la stipula di
apposita convenzione a seguito di deliberazione del
Consiglio Federale
2. L'attività di beach volleyball può inoltre essere
organizzata secondo le norme di cui agli articoli 3, 4,
5, 6 e 7 del vigente Regolamento Gare.
3. In relazione alle gare di beach volleyball è di
competenza della FIPAV l'amministrazione della giustizia
sportiva.
Art. 9 - Autorizzazione
1. Tutte le gare di beach volleyball non organizzate
dalla FIVB, dalla CEV e diverse da quelle di cui
all'art. 7 del presente regolamento devono essere
preventivamente autorizzate dalla FIPAV.
2. La competenza a rilasciare l'autorizzazione
appartiene:
a) al Settore Beach Volley FIPAV per i tornei o le
manifestazioni a carattere nazionale o internazionale
tra rappresentative nazionali o tra squadre di atleti
italiani e stranieri, da svolgersi in Italia e sempre
che l'organizzazione non sia assunta direttamente dalla
federazione;
b) al Comitato periferico FIPAV territorialmente
interessato per tutti gli altri tornei o manifestazioni,
sempre che l'organizzazione non sia assunta direttamente
dal Comitato stesso.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata
con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del
Regolamento Gare e deve essere accompagnata, a pena di
irricevibilità, dal versamento della tassa stabilita
annualmente dal Consiglio Federale.
Art. 10 - Partecipazione delle società e associazioni sportive
1. Possono partecipare all'attività di beach volleyball
le società e associazioni sportive già associate alla
FIPAV nonché quelle che si associano esclusivamente a
tale scopo.
2. La partecipazione all'attività di beach volleyball
non comporta l'attribuzione dei voti previsti
nell'articolo 29 dello Statuto Federale.
Art. 11 - Affiliazione - Beach Volley Clubs
1. Le società ed associazioni sportive già associate
alla FIPAV nonché quelle che si associano per la prima
volta, qualora intendano praticare anche la disciplina
del beach volleyball, devono costituire al loro interno
una Sezione Beach Volleyball, attraverso la quale
consentono agli atleti tesserati di partecipare alle
gare di beach volleyball, curano la formazione e la
preparazione degli atleti stessi, organizzano gare e
tornei di beach volleyball.
2. Per le società ed associazioni sportive di cui al
precedente comma 1 rimangono invariate la quota
associativa annuale nonché le quote di prima
affiliazione e di riaffiliazione di cui al vigente
Regolamento Affiliazioni e Tesseramento FIPAV.
3. L'intenzione di praticare anche la disciplina del
beach volleyball deve essere dichiarata al momento
dell'affiliazione o della riaffiliazione ovvero deve
essere comunicata alla FIPAV al momento della
Regolamento Beach Volleyball Variazioni al 26/03/03 3
costituzione della Sezione Beach Volleyball.
4. E' consentita la costituzione di società e
associazioni sportive che intendano praticare
esclusivamente la disciplina del beach volleyball. Tali
società e associazioni sportive devono associarsi alla
FIPAV secondo le modalità previste nel Regolamento
Affiliazioni e Tesseramento e sono soggette al pagamento
della quota associativa e della quota di affiliazione
annuali negli importi determinati dal Consiglio
Federale.
5. Le sezioni beach volleyball della società e
associazioni sportive che praticano anche la disciplina
del beach volleyball nonché le società e associazioni
sportive che praticano esclusivamente tale disciplina
devono far precedere la propria denominazione sociale
dalle parole "Beach Volley Club" (abbreviate in
"B.V.C.").
Art. 12 - Partecipazione degli atleti alle gare
1. Possono partecipare alle gare di beach volleyball
organizzate o autorizzate dalla FIPAV esclusivamente gli
atleti che ottengano il rilascio della Licenza Personale
Beach Volleyball secondo le norme di cui ai successivi
articoli 13, 14 e 15.
Art. 13 - Licenza personale beach volleyball
1. Le licenze personali beach volleyball si distinguono
in:
a) licenza di 2° grado, che abilita l'atleta a
partecipare sia all'attività agonistica che all'attività
non agonistica;
b) licenza di 1° grado, che abilita l'atleta a
partecipare esclusivamente all'attività non agonistica.
2. Sono comprese nell'attività agonistica, oltre alle
gare dei Giochi Olimpici, del World Tour e dei
campionati organizzati dalla FIVB e dalla CEV, le gare
del Campionato Italiano Assoluto, del Campionato
Italiano di 2° livello, del Campionato Italiano Under 21
nonché dei tornei e delle manifestazioni a carattere
nazionale e internazionale.
Sono comprese nell'attività non agonistica tutte le
altre gare di beach volleyball organizzate o autorizzate
dalla FIPAV.
Art. 14 - Rilascio e validità della licenza personale
1. La licenza personale beach volleyball viene
rilasciata su domanda dell'interessato:
a) dalla FIPAV se è licenza di 2° grado;
b) dal Comitato Provinciale che ha ricevuto la domanda
se è licenza di 1° grado.
2. La licenza personale ha validità per l'anno durante
il quale è stata rilasciata e scade inderogabilmente
alla data del 31 dicembre.
3. La licenza personale beach volleyball deve essere
presentata prima dell'inizio di ogni gara
all'organizzatore della manifestazione.
Art. 15 - Domanda di rilascio della licenza
1. Possono chiedere il rilascio della licenza personale
sia gli atleti già tesserati alla FIPAV con società e
associazioni sportive affiliate, sia gli atleti non
tesserati.
2. La domanda di rilascio della licenza deve essere
presentata agli organi indicati nell'articolo 14 comma 1
e deve essere accompagnata a pena di irricevibilità dal
versamento della tassa determinata annualmente dal
Consiglio Federale.
3. Se l'atleta è minorenne, la domanda di rilascio della
licenza deve essere sottoscritta anche da coloro che
esercitano la potestà genitoriale.
4. Nella domanda gli atleti già tesserati devono
inserire gli estremi del loro tesseramento nonché la
dichiarazione che il sodalizio di appartenenza ha
concesso l'autorizzazione espressa e non vincolata alla
partecipazione dell'atleta alle gare di beach
volleyball.
5. Gli atleti non tesserati devono allegare alla domanda
il certificato di idoneità fisica alla pratica dello
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sport agonistico se chiedono il rilascio della licenza
di 2° grado, ovvero il certificato di sana e robusta
costituzione fisica se chiedono il rilascio della
licenza di 1° grado.
Art. 16 - Centri di tesseramento
1. Ai fini del rilascio delle licenze personali beach
volleyball agli atleti non tesserati alla FIPAV, sono
costituiti appositi Centri di Tesseramento,
rispettivamente presso la FIPAV per le licenze di 2°
grado e presso ogni Comitato Provinciale per le licenze
di 1° grado.
2. Il Centro di Tesseramento costituito presso la FIPAV
per il rilascio delle licenze di 2° grado viene
denominato "Beach Volley Club Italia", quelli costituiti
presso i Comitati Provinciali per il rilascio delle
licenze di 1° grado assumono la denominazione "Beach
Volley Club" seguita dal nome del capoluogo di
provincia.
Ad ogni centro di tesseramento l'Ufficio Tesseramento
FIPAV assegna un numero di codice societario per la
gestione degli atleti tesserati.
3. Ai centri di tesseramento competono i diritti e i
doveri stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti
Federali per i sodalizi affiliati in tema di
tesseramento degli atleti. La responsabilità del Beach
Volley Club Italia nonché quella dei Beach Volley Clubs
provinciali è assunta dal Presidente Federale, con
possibilità di delega a persona da lui individuate.
4. Agli atleti che ottengono il rilascio della licenza
personale presso il Beach Volley Club Italia o presso
uno dei Beach Volley Clubs provinciali competono i
diritti e i doveri stabiliti dal Regolamento
Affiliazioni e Tesseramento per gli atleti tesserati.
Art. 17 - Vincolo
1. Nei confronti degli atleti di cui all'articolo 16
comma 4, come pure nei confronti degli atleti tesserati
esclusivamente presso le Sezioni Beach Volley di società
e associazioni sportive affiliate e degli atleti
tesserati dai Beach Volley Clubs, la durata del vincolo
è limitata all'anno nel corso del quale è stata
rilasciata la licenza personale.
Art. 18 - Atleti di interesse nazionale
1. Alla domanda di cui al precedente articolo 15, gli
atleti di interesse nazionale, comunque interessati
all'attività delle squadre nazionali, devono anche
allegare, a pena di irricevibilità, una autorizzazione
alla partecipazione alle gare di beach volleyball
rilasciata dal Presidente Federale.
Art. 19 - Regole di gioco
1. Alle gare di beach volleyball si applica il
Regolamento Ufficiale Beach Volleyball della FIVB.
Art. 20 - Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari inflitte ai sensi del
vigente Regolamento Giurisdizionale per infrazioni
commesse durante l'attività di pallavolo indoor agli
atleti che non praticano esclusivamente l'attività di
beach volleyball non hanno effetto relativamente a tale
attività, ad eccezione delle sanzioni della sospensione
a tempo determinato e della radiazione.
2. Per le infrazioni disciplinari commesse dagli atleti
durante lo svolgimento di gare di beach volleyball o
comunque condizionate al loro svolgimento e ad esse
intimamente connesse può essere inflitta dagli organi
giurisdizionali della FIPAV la sanzione della
sospensione a tempo determinato.
3. La sospensione a tempo determinato consiste nella
inibizione a compiere qualunque attività federale
ufficiale per un determinato periodo di tempo.
4. La sospensione comincia a decorrere dal giorno
successivo a quello della affissione della decisione
all'albo dell'organo giurisdizionale, ad eccezione della
sospensione inflitta dal Giudice Unico in campo, che
comincia a decorrere immediatamente dopo la
comunicazione della decisione all'atleta.
Regolamento Beach Volleyball Variazioni al 26/03/03 5
5. Se l'atleta sospeso esplica ugualmente attività
ufficiale, incorrerà nella sospensione per un periodo
doppio a quello inflittogli e, in caso di recidiva,
potrà incorrere nella sanzione della radiazione.
Art. 21 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio
Federale nella riunione del 28 marzo 2003, entra in
vigore immediatamente ed abroga tutte le norme con esso
incompatibili.
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A.S.Pallavolo Civitavecchia - Sede sociale e impianto
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